Sez. 3, Sentenza n. 8972 del 25/07/1992 (Rv. 478337 - 01)
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato) | Rimorchio - Nozione: rimorchio sganciato dalla motrice - Assicurazione del rischio cosiddetto statico - Agganciamento del rimorchio alla motrice - Danni cagionati dalla circolazione del veicolo al terzo - Responsabilità nei confronti di quest'ultimo dell'assicuratore del rimorchio - Esclusione.
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato)
Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la nozione di "rimorchio" di cui all'art. 1 legge n. 990 del 1969 va individuata con riferimento agli articoli 26 e 28 del codice della strada, i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. Per questi ultimi, se sganciati dalla motrice, il rischio da assicurare (c. d. rischio statico) è solo quello connesso alla possibilità di sinistri causati allorché essi siano manovrati a mano o durante la sosta per difetti di costruzione o di manutenzione. Ne consegue che se il rimorchio coperto da assicurazione per il solo rischio statico venga agganciato alla motrice diviene componente di un unico veicolo a motore e perde la propria autonoma configurazione di veicolo, con la conseguenza che nei confronti del terzo danneggiato dalla sua circolazione non risponde l'assicuratore del solo rimorchio, non vertendosi in tema di limite contrattuale di responsabilità dell'assicuratore, bensì di identificazione del veicolo cui il rischio assicurato deve inerire.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 26, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 26, Cod. Strada art. 28, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 28, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)