Sez. 3, Sentenza n. 9574 del 01/10/1997 (Rv. 508417 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Autoveicoli, motrici, rimorchi e carrelli - Estensione dell'assicurazione obbligatoria per il rischio dinamico al "complesso unitario circolante" - Rimorchi e carrelli non agganciati - Assicurazione obbligatoria - Per il solo rischio statico - Configurabilità - Assicurazione del rischio dinamico di rimorchi e carrelli separatamente dalla motrice - Legittimità - Natura - Di assicurazione obbligatoria - Esclusione - Di convenzione assicurativa volontaria - Sussistenza - Operatività cumulativa con l'assicurazione obbligatoria - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il cd. "rischio statico", giusto disposto dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 20, Cod. Strada art. 20, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 21, Cod. Strada art. 21, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 26, Cod. Strada art. 26, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 28, Cod. Strada art. 28, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)