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Sez. L, Sentenza n. 2762 del 09/03/1995 (Rv. 491037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Declaratoria passata in giudicato dell'illegittimità, per inosservanza del codice disciplinare, di un licenziamento inflitto per la violazione di una norma contrattuale - Successivo licenziamento giustificato dalla rilevanza delittuosa dello stesso fatto - Declaratoria giudiziale della legittimità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La declaratoria giudiziale di illegittimità, per inosservanza del cosiddetto codice disciplinare ai sensi dell'art.7, primo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, di un licenziamento inflitto per la violazione di una norma del contratto collettivo, una volta passate in giudicato non impedisce al giudice nuovamente adito di affermare la legittimità di un successivo licenziamento, giustificato, ex art. 2119 cod. civ., dalla rilevanza delittuosa dello stesso fatto, stante la diversità della causa petendi oggetto del primo accertamento giudiziale e della causa giustificativa del nuovo licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)