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Sez. L, Sentenza n. 5040 del 23/11/1989 (Rv. 464317 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - INEFFICACIA - PER OMESSA INDICAZIONE DEI MOTIVI - CAPACITÀ DI INCIDENZA SULLA CONTINUITÀ GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464317-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - INEFFICACIA - PER OMESSA INDICAZIONE DEI MOTIVI - CAPACITÀ DI INCIDENZA SULLA CONTINUITÀ GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (nella specie, per omessa indicazione dei motivi) è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, da un lato, il lavoratore, in attesa del ripristino della concreta funzionalità del rapporto stesso, conserva il diritto alla retribuzione e, dall'altro lato, al datore di lavoro è consentita la rinnovazione dello atto di recesso, per far valere, con effetto ex nunc, la giusta causa o il giustificato motivo che lo legittimano, non ostandovi alcuna contraria previsione di legge e neanche l'eventuale giudicato formatosi sulla dichiarazione di inefficacia del precedente licenziamento, la quale non comporta alcun accertamento in ordine a tali motivi, né implicitamente, né in base al principio della idoneità del giudicato stesso a coprire il dedotto e il deducibile. (V 1236/87; (V 551/83, mass n 425327; (V 551/83, mass n 425329).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)