Sez. 5, Sentenza n. 13943 del 24/06/2011 (Rv. 618529 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Detrazione sulla base di fatture in fotocopia o relative a forniture in luoghi diversi da quelli di esercizio dell'attività - Contestazione da parte dell'Ufficio - Onere probatorio a carico del contribuente - Oggetto - Prova dell'effettiva regolarità e veridicità delle fatture - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di IVA, qualora l'Ufficio contesti la detrazione dell'imposta, in quanto effettuata sulla base di fatture in fotocopia o relative a forniture in luoghi diversi da quelli in cui risulta esercitata l'attività, il contribuente - in base ai criteri generali di riparto dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ. ed alle specifiche disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che, regolando la materia della detraibilità dei costi, impongono sia la conservazione delle fatture in originale (art. 39), sia particolari modalità di denuncia dell'inizio e della variazione dei vari elementi, tra cui le sedi, dell'attività (art. 35) - ha l'onere di fornire la prova del diritto alla detrazione, nonché, da un lato, di provare la forza maggiore che ha determinato la perdita delle fatture in originale e di ricostruire le stesse a mezzo dell'opera dei fornitori dei servizi e, dall'altro, di provare l'esistenza delle sedi non denunciate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)