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Sez. 3, Sentenza n. 14092 del 01/07/2005 (Rv. 582569 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Autoriparatore - Obbligo di custodia e di riconsegna - Contratta misto comprendente detti obblighi - Onere della prova circa la non imputabilità dell'inadempimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582569-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA

L'art. 780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso del contratto concluso dall'autoriparatore, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale. (Fattispecie relativa all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ. da parte dell'assicuratore di autovettura rubata mentre si trovava presso un'officina meccanica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)