Sez. L, Sentenza n. 10882 del 05/10/1992 (Rv. 478775 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Provvedimento dell'I.N.A.I.L. di aumento del tasso di premio - Difetto di "adeguata motivazione" - Domanda principale di declaratoria dell'illegittimità dell'atto - Accoglimento - Valutazione conseguente della fondatezza della pretesa dell'I.N.A.I.L. - Obbligo del giudice - Insussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il difetto della "adeguata motivazione", prescritta dal paragrafo 17 della tariffa di cui al D.M. 10 dicembre 1971 in relazione al provvedimento dell'I.N.A.I.L. di aumento del tasso di premio ai sensi dei precedenti paragrafi 14 e 15, determina un vizio insanabile del provvedimento predetto, che è carente della sua forma legale; pertanto, il giudice del merito, adito dal datore di lavoro che domandi in via principale la declaratoria d'illegittimità del provvedimento stesso, formulando solo in via subordinata la richiesta di determinazione del tasso di premio legittimamente applicabile, non è tenuto, a seguito dell' accoglimento della domanda principale, a valutare nel merito la fondatezza (o no) della pretesa dell'I.N.A.I.L., la quale manca del proprio titolo formale, atteso altresì che nel giudizio civile i limiti dell'esame (o - ove si privilegi il contenuto impugnativo dell'atto - del riesame) giudiziale sono segnati dal contenuto della domanda introduttiva e dall'inerente effetto devolutivo, mediato, questo, dall'indicazione dell'oggetto e parimenti finalizzato alla delimitazione della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)