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Sez. 2, Sentenza n. 9305 del 03/09/1993 (Rv. 483652 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Notificazione ex art. art. 7 della legge n. 890 del 1982 - Assenza del destinatario e dei suoi familiari o di persona addetta alla casa - Consegna al portiere o a persona tenuta alla distribuzione - Avviso di ricevimento - Rapporto tra il destinatario e la persona cui l'atto è consegnato - Attestazioni dell'agente postale - Validità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483652-01

Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta

La notificazione a mezzo del servizio postale è validamente eseguita, ai sensi dell'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890, in assenza del destinatario e dei suoi familiari o di persona addetta alla casa, mediante consegna dell'atto al portiere o a persona tenuta alla distribuzione della posta in base ad un rapporto di lavoro continuativo, stante la presunzione che le suddette persone abbiano tra le proprie mansioni anche quella di ricevere la posta per consegnarla al destinatario, facendo fede fino a prova contraria - di cui è onerato il destinatario - le attestazioni sull'avviso di ricevimento dell'agente postale in ordine al rapporto fra quest'ultimo e la persona alla quale l'atto è stato consegnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)