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Sez. 1, Sentenza n. 9836 del 19/11/1994 (Rv. 488740 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Esecuzione mediante consegna a persona vincolata al destinatario da rapporto di lavoro continuativo - Prova di tale rapporto - Dichiarazione del consegnatario - Sufficienza - Condizioni - Destinatario - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488740-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nella notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna a persona che, vincolata al destinatario da rapporto di lavoro continuativo, è, comunque, incaricata di ricevere e riconsegnare la posta, la prova del rapporto di lavoro continuativo, che non deve essere necessariamente subordinato e che può anche essere, quindi, autonomo o di fatto, può essere tratta anche solo dalla dichiarazione del consegnatario, che l'ufficiale notificante ha il dovere di riferire nel verbale di notifica senza necessità di ulteriori accertamenti, purché queste dichiarazioni concordino con la situazione apparente, quale quella che risulta dalla presenza del consegnatario nell'ufficio o azienda del destinatario, salva la possibilità, per quest'ultimo, di fornire la prova contraria o, in altri termini, di vincere la prova presuntiva del regolare espletamento della notificazione desumibile dalla apparenza con elementi di prova di segno opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)