diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 19/03/1996 (Rv. 496426 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ad enti sforniti di personalità giuridica - Luogo di notificazione - Identificazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496426-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Le notificazioni agli enti sforniti di personalità giuridica (società di persone, associazioni di fatto, comitati), sono validamente eseguite nel luogo in cui tali enti effettivamente operano in via continuativa, alla stregua del disposto dell'art. 145, comma secondo, cod. proc. civ., il quale richiama l'art. 19, comma secondo, che a detto luogo, fa riferimento ai fini della competenza territoriale. La concreta identificazione di detto luogo è desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell'agente che provvede al recapito, contenute nell'avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l'avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine alla indicazione di un determinato luogo come sede del notificando.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)