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Sez. 3, Sentenza n. 22038 del 12/02/2003 Ud. (dep. 20/05/2003) Rv. 225320 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Confisca di opere d'arte ex art. 127, ult. comma. del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Clausola di esclusione relativa a cose appartenenti a terzi estranei al reato - Applicabilità all'erede dell'imputato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225320-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di confisca obbligatoria di opere d'arte ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la clausola di esclusione relativa alle "cose appartenenti a persone estranee al reato" non copre i diritti dell'erede dell'imputato, poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell'asse ereditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen., tutela solo l'affidamento del terzo che abbia acquistato le opere in buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)