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Sez. 6, Sentenza n. 27343 del 20/05/2008 Cc. (dep. 04/07/2008) Rv. 240584 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 a seguito di morte del reo - Provvedimento emesso in sede di esecuzione - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240584-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca di cui all'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art. 240 cod. pen. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale. (Fattispecie in cui gli eredi avevano richiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione di beni sottoposti a confisca dopo la morte della persona condannata con sentenza irrevocabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 07/08/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)