Sez. 1, Sentenza n. 6074 del 19/12/1994 Cc. (dep. 13/02/1995) Rv. 200532 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - In genere | Elevazione della pena edittale ex art. 11 "quinques" D.L. n. 306 del 1992 - Fatti commessi in precedenza - Competenza del pretore - Permanenza.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - In genere
Poiché i delitti di usura commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 11 "quinques" D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (che ha elevato da due a cinque anni di reclusione la pena detentiva massima per il reato di cui all'art. 644 cod. pen.) continuano ad essere puniti, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni, restano di competenza del pretore ai sensi dell'art. 7, comma primo, del codice di procedura penale, verificandosi lo spostamento di competenza per materia a favore del tribunale esclusivamente nelle ipotesi in cui la maggior pena sia concretamente applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 quinquies, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)