Sez. 1, Sentenza n. 794 del 05/02/1997 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 206972 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Intervenuto aggravamento di pena disposto dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 - Reato commesso anteriormente - Competenza del Pretore - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
L'intervenuto aumento, ai sensi dell'art. 11 "quinquies", comma primo (introdotto dalla legge di conversione), del decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n.356, della pena edittale stabilita per il reato di usura, con conseguente attribuzione della competenza per materia al Tribunale e non più al Pretore, non incide sulla determinazione della competenza medesima per quanto attiene i reati anteriormente commessi, i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., con pena superiore a quella prevista all'epoca della loro commissione (reclusione fino a due anni e multa), continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art.7 comma primo cod. proc. pen., nella competenza del Pretore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 quinquies com. 1, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)