Sez. 1, Sentenza n. 172 del 12/01/2000 Cc. (dep. 04/03/2000) Rv. 215362 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Norma sopravvenuta che modifichi mediatamente la competenza aggravando il trattamento sanzionatorio - Incidenza sui fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore - Esclusione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
L'abrogazione dell'art. 644-bis cod. pen. ad opera della legge 7 marzo 1996 n. 108 e il contestuale inserimento della relativa fattispecie criminosa nel terzo comma dell'art. 644 cod. pen. non incide sulla competenza per materia per quanto attiene ai reati anteriormente commessi i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., con pena superiore a quella prevista al tempo della loro commissione, continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art. 7, nella competenza del pretore (oggi tribunale in composizione monocratica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Pen. art. 644 bis, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)