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Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 11/06/1971 (Rv. 352247 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE DA PARTE DEL COMMESSO - OCCASIONE PER IL FATTO ILLECITO - SUFFICIENZA - LIMITI - ECCESSO DEL COMMESSO O CONOSCENZA DEL TERZO DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352247-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE DA PARTE DEL COMMESSO - OCCASIONE PER IL FATTO ILLECITO - SUFFICIENZA - LIMITI - ECCESSO DEL COMMESSO O CONOSCENZA DEL TERZO DANNEGGIATO.*

Perche venga affermata la responsabilita regolata dall'art 2049 cod civ, occorre, oltre al rapporto di dipendenza del commesso dal committente, che il commesso abbia compiuto l'illecito nell'Esercizio delle incombenze a cui e adibito. Tale ultimo requisito non va inteso in senso stretto, come attivita esercitata nei limiti e secondo le istruzioni del committente, ma e sufficiente che l'Esercizio della mansione abbia permesso la commissione dell'illecito. Basta che si accerti che il commesso, esercitando l'incombenza a cui e adibito, ancorche con modalita diverse dalle Disposizioni del committente o anche oltre i limiti ad essa posti, abbia causato il danno ingiusto ad altri. Se, pero, limitazioni e modalita di Esercizio sono a conoscenza del terzo danneggiato e, per effetto della violazione di essi, si sia verificato il danno, di esso non risponde il committente. Cosi pure nel caso in cui la natura dell'atto compiuto dal commesso o le modalita di Esercizio delle mansioni, in relazione alle circostanze della fattispecie, non denunzino chiaramente l'eccesso del commesso. (V 3749'69, mass n 344011' 3189'69, mass n 343178' 3485'68, mass n (336628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)