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Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 06/05/1978 (Rv. 391560 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DI DIVISIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL SOCCOMBENTE EX DECRETI MINISTERIALI 30 MAGGIO 1969 E 25 MAGGIO 1973 - RIFERIMENTO AL VALORE DELLE QUOTE IN CONTESTAZIONE - DIVISIONE DI UN IMMOBILE APPARTENENTE PER QUOTE INDIVISE A PIU COMPROPRIETARI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391560-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DI DIVISIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL SOCCOMBENTE EX DECRETI MINISTERIALI 30 MAGGIO 1969 E 25 MAGGIO 1973 - RIFERIMENTO AL VALORE DELLE QUOTE IN CONTESTAZIONE - DIVISIONE DI UN IMMOBILE APPARTENENTE PER QUOTE INDIVISE A PIU COMPROPRIETARI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI.*

Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, il valore delle cause di divisione va determinato - ai sensi dell'art 12 cod proc civ - in base al valore della massa attiva da dividersi, calcolato secondo le regole stabilite dagli artt 14 e 15 cod proc civ, a seconda che l'oggetto della divisione sia costituito da somme di danaro o beni mobili, ovvero da immobili; salvo che non ricorrano le condizioni postulate dal principio recepito nell'art 6, comma primo, delle delibere del consiglio nazionale forense, approvate con decreti ministeriali 30 maggio 1969 e 25 maggio 1973, secondo cui nei giudizi di divisione ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente il valore della causa deve essere accertato con riferimento al valore della quota in contestazione. Pertanto, nel caso in cui l'oggetto della divisione consiste unicamente in un immobile appartenente per quote indivise a piu comproprietari, il valore dell'immobile va determinato secondo i criteri legali, che ai fini della Competenza per valore sono stabiliti dall'art 15 cod proc civ per le cause relative ai beni immobili, senza che debba tenersi conto del valore dello immobile indicato dal consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle quote.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, DM 30/05/1969 art. 6, DM 25/05/1973 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)