Sez. 2, Sentenza n. 2605 del 20/03/1999 (Rv. 524360 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Giudizio di divisione - Valore della controversia - Criteri - Valore della quota o supplemento di quota in contestazione - Applicabilità - Valore indeterminabile, per mancanza di indicazione delle parti - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
A norma dell'art. 6, secondo comma, del D.M. 22 giugno 1982 e del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, concernenti la tariffa forense, nei giudizi di divisione di immobili, il valore della controversia, benché non indicato dalle parti, per stabilire gli onorari dovuti dal soccombente, non è indeterminabile, ma coincidente con il valore della quota o supplemento di quota in contestazione, tanto più se essa è stata determinata dal C.T.U.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2230, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)