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Sez. 2, Sentenza n. 614 del 25/01/1980 (Rv. 404002 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE DI DIVISIONE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - CRITERI - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE - IDENTITA - RIFERIMENTO ALL'ART 15 COD PROC CIV - NECESSITA - ALLE STIME EFFETTUATE DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404002-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE DI DIVISIONE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - CRITERI - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE - IDENTITA - RIFERIMENTO ALL'ART 15 COD PROC CIV - NECESSITA - ALLE STIME EFFETTUATE DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

L'art 6 delle Disposizioni generali della tariffa forense, approvata con DM 25 maggio 1973, in base a cui, nelle cause di divisione, la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente va riferita al valore della quota in contestazione, e non gia a quello dell'intera massa attiva, trova applicazione anche per la liquidazione degli onorari a carico del cliente, atteso che esprime un principio di carattere generale, non espressamente derogato in detta ultima ipotesi (per la quale il secondo comma della medesima norma fa solo salva la possibilita di tenere conto dell'effettivo valore della controversia, ove risulti manifestamente diverso da quello determinato in via presuntiva secondo le regole del codice di rito). Tale valore, in caso di divisione di immobile, va fissato secondo i criteri previsti dall'art 15 cod proc civ ai fini della Competenza, a prescindere, quindi, dalle stime effettuate dal consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle quote (le quali possono spiegare rilievo solo per l'eventuale operativita del citato secondo comma). (V 2176/78, mass n 391560; (V 3657/75, mass n 377861).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM 25/05/1973 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)