Sez. U, Sentenza n. 25493 del 04/12/2009 (Rv. 610361 - 01)
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO | Art. 23 r.d. n. 1604 del 1931 - Riconoscimento - Condizioni - Provvedimento della competente autorità - Necessità - Onere della prova a carico della parte interessata - Sussistenza - Contenuto.
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO
A norma dell'art. 23 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 - che ha sostituito l'art. 16 della legge 24 marzo 1921, n. 312 - i diritti esclusivi di pesca sul demanio marittimo, effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921, possono essere riconosciuti a condizione che la competente autorità amministrativa adotti un positivo e specifico provvedimento che ne attesti l'antico titolo ovvero il lunghissimo possesso; a tale scopo, la parte interessata - ove il diritto non sia stato in precedenza già riconosciuto ai sensi della normativa richiamata dal citato art. 23, secondo comma - non è tenuta soltanto a dimostrare di aver presentato la relativa domanda entro il termine del 31 dicembre 1921, ma, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 cod. civ., è tenuta anche a fornire la prova di aver ottenuto il provvedimento di riconoscimento, ricadendo a suo danno le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/05/1884 num. 2503 art. 4, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 23, Legge 24/03/1921 num. 312 art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)