Sez. U, Sentenza n. 19857 del 05/10/2004 (Rv. 577522 - 01)
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO | Pesca - Diritto di pesca - Esclusivo - Natura di diritto soggettivo - Violazione - Giurisdizione dell'AGO - Tutela nei confronti della P.A. - Limiti - Conseguenze - Fattispecie relativa a lite tra privati per impianto di itticoltura.
PESCA - DIRITTO DI PESCA - ESCLUSIVO
In tema di diritti esclusivi di pesca, la giurisdizione riservata al tribunale Superiore delle Acque pubbliche dall'art. 143 R.D. n. 1175 del 1933, che non è né generale né esclusiva, è limitata in base al collegamento a fattispecie tipiche qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per la loro emanazione e dalla autorità pubblica da cui promanano, ossia alla cognizione dei ricorsi proposti contro provvedimenti di revoca o di decadenza dei diritti su acque del demanio marittimo, fluviale, lagunare e, in genere, su ogni acqua pubblica, adottati dai Ministeri competenti. Pertanto, spetta alla cognizione del G.O. la causa avente ad oggetto la rimozione dell'impianto di itticultura intensiva, installato da un privato nel tratto di mare, ove si assume esistente il diritto esclusivo di pesca derivante da antiche concessioni, rilasciate ad altro privato, perché caratterizzata dall'accertamento solo incidentale, tra le parti, dell'attuale esistenza del diritto a tutela del quale è stata chiesta la rimozione degli impianti, senza che venga in discussione alcun provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)