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Sez. 1, Sentenza n. 9059 del 05/07/2001 (Rv. 547902 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni commesse su carreggiate, rampe e svincoli autostradali - Sanzione ex art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s. - Inversione di marcia nell'area antistante il casello autostradale - Applicabilità - Esclusione - Presenza di segnale di preavviso di inizio autostrada - Irrilevanza - Equiparazione tra segnaletica di preavviso e di inizio autostrada - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547902-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di circolazione di autoveicoli, la sanzione amministrativa di cui all'art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s., prevista a carico di chi abbia invertito il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli autostradali, non è applicabile nel caso in cui il fatto sia stato commesso nell'area antistante il casello autostradale, che non può qualificarsi, in particolare, come svincolo, cioè come intersezione a livelli sfalsati, tale da non consentire il passaggio da una corsia di marcia all'altra. Nè rileva, ai fini dell'applicabilità, nella descritta ipotesi, della sanzione di cui al citato art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s., la presenza, nell'area antistante il casello, del cartello di preavviso di inizio di autostrada, che non è equiparabile, agli effetti del comportamento imposto all'utente, a quello di inizio di autostrada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 2 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 2 com. 3, Cod. Strada art. 175 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 175 com. 1, Cod. Strada art. 176 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)