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Sez. 2, Sentenza n. 13875 del 28/06/2005 (Rv. 582704 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Natura e funzione - Tipicità - Conseguenze - Fattispecie in tema di ordinanza ingiunzione emessa dal Comandante del porto per sosta di autoveicolo.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582704-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE

In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Comandante del Porto di Salerno per violazione dell'art. 40 dell'Ordinanza d.d. 15 gennaio 1996 di Compamare Salerno, sanzionata dall'art. 1140 cod. nav., osservando essere rimasto nel caso pacificamente accertato, in fatto, che ove era stato lasciato in sosta il veicolo del ricorrente non vi era alcun divieto, ed evidenziando al riguardo che un segnale orizzontale relativo ad una zona destinata al parcheggio -esplicitamente disciplinante lo spazio fisico sul quale esso incombe- non può essere anche ad altro spazio ad essa esterno riferito ed applicato, non essendo possibile, in contrasto con il principio di tassatività della norma prescrittiva, estendere in via interpretativa la portata di un divieto).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)