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Sez. 1, Ordinanza n. 33166 del 16/12/2019 (Rv. 656559 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Opposizione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ragioni umanitarie nuove o diverse - Nozione - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656559-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

L'opposizione all'espulsione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi valutare la "novità" non solo in senso oggettivo, ma anche - ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi "medio tempore" - in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della commissione territoriale perché non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dal giudice di pace il quale è tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all'obbligo di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)