Sez. 1 - , Ordinanza n. 21716 del 08/07/2022 (Rv. 665238 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione - Divieto ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti - Accertamento officioso da parte del giudice di pace - Necessità - Omessa presentazione della domanda di protezione internazionale - Rilevanza - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale, valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)