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Sez. 2, Sentenza n. 3654 del 06/06/1981 (Rv. 414281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - ATTI DA NOTIFICARE EX ART 292 COD PROC CIV - TASSATIVITA - ATTI DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO O SOSPESO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414281-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - ATTI DA NOTIFICARE EX ART 292 COD PROC CIV - TASSATIVITA - ATTI DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO O SOSPESO - ESCLUSIONE.*

In base all'art 292 cod proc civ, al contumace devono essere notificate, sotto pena di nullita, l'ordinanza ammissiva dello interrogatorio formale e del giuramento a lui deferito e le comparse contenenti domande nuove e riconvenzionali; per il carattere tassativo della norma, non devono essere notificati altri Atti processuali, e quindi nemmeno gli Atti di riassunzione del processo interrotto o sospeso. (V 3028/79, mass n 399373; (Conf 2897/75, mass n 376940; (Conf 1898/72, mass n 358966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)