Sez. 5, Sentenza n. 13662 del 05/11/2001 (Rv. 550004 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio della attività del contribuente - Presunzione di cessione - Necessità per l'Amministrazione finanziaria di eseguire l'accertamento anche presso filiali, depositi e magazzini - Esclusione - Onere del contribuente di dimostrare l'avvenuto trasferimento in altro luogo di sua pertinenza - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di IVA, affinché operi la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nei luoghi ove il contribuente esercita la sua attività, non è necessario che l'Amministrazione finanziaria compia l'accertamento presso tutte le strutture elencate nell'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e quindi anche presso dipendenze, stabilimenti e depositi -, incombendo sul contribuente, per vincere detta presunzione, l'onere di spiegare l'assenza di merci presso il magazzino oggetto della verifica fiscale con l'avvenuto trasferimento di esse in altra sede di sua pertinenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)