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Sez. 5, Sentenza n. 27195 del 16/12/2011 (Rv. 620858 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Mancato rinvenimento di beni risultanti in carico all'azienda nei luoghi di esercizio dell'attività - Presunzione di cessione di beni senza fattura ex art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620858-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all'azienda in forza di acquisto, importazione o produzione - nella specie, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino - determina l'applicabilità dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale pone la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, salvo che il contribuente, su cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all'assenza degli stessi in sede di verifica, e non, invece, dell'art. 54, secondo comma, ultimo inciso, del d.P.R. citato, il quale legittima il ricorso al metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)