Sez. 5, Sentenza n. 8248 del 31/03/2008 (Rv. 602329 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni restituiti dal compratore al venditore - Beni acquistati ex art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Mancato rinvenimento nei luoghi aziendali - Presunzione legale di vendita - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di presunzioni di cessione e di acquisto, l' art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile "ratione temporis", correttamente interpretato, porta ad includere tra i "beni acquistati" anche quelli tornati nella piena disponibilità del venditore a seguito di restituzione da parte del compratore per qualsiasi ragione. Ne deriva che se i predetti beni non sono rinvenuti nei luoghi aziendali, di essi si presume legalmente la vendita, qualora il contribuente non provi di averli utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, o di averli consegnati a terzi senza trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)