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Sez. L, Sentenza n. 884 del 13/02/1981 (Rv. 411392 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - DIRIGENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - RD N 148 DEL 1931 - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE 13 OTTOBRE 1959 - ANZIANITA DEI DIRIGENTI PROVENIENTI DA ALTRE CATEGORIE DELLA STESSA AZIENDA - RIFERIMENTO A TUTTO IL PERIODO DI APPARTENENZA ALL'AZIENDA MEDESIMA - LIMITI - AUMENTI BIENNALI DI ANZIANITA - CONSEGUENZE - REGGENTE DI UN UFFICIO NECESSARIAMENTE PROMOSSO DIRIGENTE DELLO STESSO - DIRITTO AGLI AUMENTI PERIODICI - DECORRENZA DI QUESTI ULTIMI.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411392-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - DIRIGENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - RD N 148 DEL 1931 - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE 13 OTTOBRE 1959 - ANZIANITA DEI DIRIGENTI PROVENIENTI DA ALTRE CATEGORIE DELLA STESSA AZIENDA - RIFERIMENTO A TUTTO IL PERIODO DI APPARTENENZA ALL'AZIENDA MEDESIMA - LIMITI - AUMENTI BIENNALI DI ANZIANITA - CONSEGUENZE - REGGENTE DI UN UFFICIO NECESSARIAMENTE PROMOSSO DIRIGENTE DELLO STESSO - DIRITTO AGLI AUMENTI PERIODICI - DECORRENZA DI QUESTI ULTIMI.*

Il trattamento dei dirigenti delle aziende esercenti trasporti in concessione e sottratto alla disciplina speciale contenuta nel RD 8 gennaio 1931 n 148 ed e regolato, oltre che dalle norme ordinarie di carattere generale, dal CCNL per i dirigenti di aziende municipalizzate del 13 ottobre 1959, reso efficace erga omnes con il DPR 26 dicembre 1961 n 1702 e dagli accordi successivi, per quanto attiene al rapporto in se e dalla legge 27 dicembre 1953 n 967, per quanto attiene al trattamento previdenziale. In particolare il citato contratto collettivo del 1959 nello stabilire che ai dirigenti, che provengono da altre categorie della stessa azienda, l'anzianita e riferita a tutto il periodo di appartenenza alla azienda salvo agli effetti degli aumenti periodici di anzianita, i quali decorrono dalla data di nomina a dirigente, prevede che il computo del biennio ai fini degli aumenti anzidetti ha inizio dalla nomina a dirigente presso l'azienda e che l'applicazione degli aumenti assorbe fino al relativo ammontare analoghi trattamenti in atto presso l'azienda per motivi similari. Conseguentemente il dirigente che sia stato in precedenza 'reggentè dell'ufficio di cui sia divenuto titolare, ha diritto agli aumenti periodici solo a decorrere dal momento di tale nomina senza poter computare unitariamente a tali fini anche il periodo di reggenza e quegli aumenti periodici che sono componenti della relativa indennita. (V 2048/80, mass n 405690; (V 1462/80, mass n 405010).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1959 num. 12, Contr. Coll. 13/10/1959 num. 16, Contr. Coll. 13/10/1959 num. 55, DPR 26/12/1961 num. 1702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)