Sez. L, Sentenza n. 2048 del 28/03/1980 (Rv. 405690 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AFFIDAMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI A QUALIFICA SUPERIORE - RETRIBUZIONE - CORRESPONSIONE IN BASE A TALE QUALIFICA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITA DI ANZIANITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AFFIDAMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI A QUALIFICA SUPERIORE - RETRIBUZIONE - CORRESPONSIONE IN BASE A TALE QUALIFICA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITA DI ANZIANITA.*
Qualora un dipendente di impresa esercente pubblici servizi di trasporto in regime di concessione venga addetto, con carattere di normalita e di continuita, all'espletamento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli (cosiddetta reggenza) e venga retribuito in relazione a tale qualifica superiore, la retribuzione cosi corrisposta ha la natura della retribuzione tabellare e deve essere tenuta presente non solo per il calcolo della pensione, ma altresi per la Determinazione dell'indennita di anzianita, la quale per la sua natura di retribuzione differita non puo essere determinata che sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta per tutto l'arco del rapporto. (V 4166/75, mass n 378511).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)