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Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 13/05/1980 (Rv. 406964 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - GIURAMENTO ESTIMATORIO E MEZZI DI PROVA RITENUTI INDISPENSABILI - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA MANCATA AMMISSIONE IN APPELLO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - VIZIO DI OMESSO ESAME - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406964-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - GIURAMENTO ESTIMATORIO E MEZZI DI PROVA RITENUTI INDISPENSABILI - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA MANCATA AMMISSIONE IN APPELLO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - VIZIO DI OMESSO ESAME - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini del secondo comma dell'art 437 (nuovo testo) cod proc civ, nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro non sono ammessi nuovi pezzi di prova in appello (eccettuato il giuramento estimatorio), salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Ne consegue che l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame, ma configura solo un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilita di essi. (Conf 2082/79, mass n 398461; (Conf 3231/78, mass n 392677).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)