Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 25/02/2015 (Rv. 634727 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Opposizione alla stima - Riconoscimento giudiziale di una maggiore somma - Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Condizioni - "Mora debendi" - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima, venga attribuita all'espropriato una maggiore somma, il riconoscimento, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., dell'ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria di tale maggiore importo presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la "mora debendi" si configura solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennità, perché soltanto da tale momento l'amministrazione espropriante può prestare adesione alla domanda del privato o offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)