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Sez. 1, Sentenza n. 13456 del 20/06/2011 (Rv. 618330 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Indennità di espropriazione e di occupazione - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Interessi sulla maggiore somma liquidata in caso di opposizione alla stima - Spettanza - Natura - Decorrenza.
Stato
decisa il 2011-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618330-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)