Sez. 6 - 3, Ordinanza interlocutoria n. 11502 del 25/05/2011 (Rv. 617936 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per cassazione avverso la decisione emessa dalla corte d'appello - Notifica al P.G. presso la corte d'appello a pena di inammissibilità - Fondamento - Ricorso notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza ed al Procuratore della Repubblica presso il tribunale - Inammissibilità - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Nel procedimento disciplinare a carico dei notai - anche dopo le modifiche di cui al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 - il ricorso per cassazione avverso la decisione emessa dalla corte d'appello deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al P.G. presso la corte medesima e non al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, poiché solo il primo assume la veste di parte davanti al giudice "a quo"; tuttavia, ove il ricorso sia stato notificato al consiglio dell'ordine notarile di appartenenza, che è parte necessaria, ed al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, lo stesso non può essere dichiarato inammissibile, dovendosi ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 del cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 bis CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)