Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/06/1991 (Rv. 472632 - 01)
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Questione rilevabile d'ufficio - Pronuncia espressa non impugnata - Riesame - Preclusione.
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)
La rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, tra le quali quella dell'integrità del contraddittorio, deve essere contemperata con i principi relativi alla formazione del giudicato, sicché, se sulla questione, in ipotesi rilevabile d'ufficio, il giudice si sia espressamente pronunciato e la statuizione non sia stata oggetto d'impugnazione, il riesame di quella questione resta precluso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)