Sez. 1, Ordinanza n. 87 del 15/01/1974 Cc. (dep. 27/07/1974) Rv. 127687 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - COIMPUTATO MINORENNE - INAMMISSIBILITA DEL RITO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - COIMPUTATO MINORENNE - INAMMISSIBILITA DEL RITO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*
Il contenuto precettivo dell'art 11, comma primo, RDL 20 luglio 1934, n 1404, e stato modificato dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 15 dicembre 1967, n 156, che ha dichiarato infondata la questione di legittimita costituzionale della norma predetta, da interpretare nel senso che le speciali indagini sul minore devono essere compiute solo se ritenute necessarie dal giudice ai fini del decidere. Ne deriva che il rito direttissimo, che postula la non necessarieta di speciali indagini, non e in via generale inapplicabile nei procedimenti in cui vi sia un coimputato minorenne.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)