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Sez. 1, Sentenza n. 5003 del 14/02/1979 Ud. (dep. 31/05/1979) Rv. 142114 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - INDAGINI SULLA PERSONALITA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE - CAPACITA DI INTENDERE - MATURITA - DESUMIBILITA DALLE RISULTANZE PROCESSUALI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142114-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - INDAGINI SULLA PERSONALITA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE - CAPACITA DI INTENDERE - MATURITA - DESUMIBILITA DALLE RISULTANZE PROCESSUALI - AMMISSIBILITA.*

Nel procedimento minorile, le speciali indagini sul minore vanno disposte e compiute solo se ritenute necessarie dal giudice, a mente dell'art 11 della legge istitutiva, norma che consente al giudice la piu ampia facolta di indagine sulla personalita del minore, che puo essere condotta anche senza far ricorso al parere di tecnici, valendosi delle risultanze processuali acquisite, dalle quali la capacita d'intendere e il grado di maturita del minore possono essere desunte. (Conf mass n 138985; (Conf mass n 127687; (contra mass n 140715; (contra mass n 140714).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)