Sez. U, Sentenza n. 1051 del 03/10/2000 (Rv. 540682 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Compromissione della credibilità del magistrato oppure del prestigio dell'ordine - Elemento costitutivo dell'illecito disciplinare - Configurabilità - Episodio oggetto di incolpazione riportato dagli organi di informazione senza indicazione del nome del magistrato - Irrilevanza ai fini della sussistenza del suddetto elemento costitutivo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Purché sussista la responsabilità disciplinare del magistrato, è necessario che i fatti contestati (siano essi configurabili come violazioni di doveri o come condotte reprensibili) incidano sulla credibilità del singolo magistrato, oppure sul prestigio dell'ordine, e tale negativa incidenza è ravvisabile anche quando gli organi di informazione, riportando l'episodio oggetto dell'incolpazione, abbiano omesso di specificare il nome del magistrato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)