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Sez. U, Sentenza n. 1051 del 03/10/2000 (Rv. 540682 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Compromissione della credibilità del magistrato oppure del prestigio dell'ordine - Elemento costitutivo dell'illecito disciplinare - Configurabilità - Episodio oggetto di incolpazione riportato dagli organi di informazione senza indicazione del nome del magistrato - Irrilevanza ai fini della sussistenza del suddetto elemento costitutivo.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540682-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Purché sussista la responsabilità disciplinare del magistrato, è necessario che i fatti contestati (siano essi configurabili come violazioni di doveri o come condotte reprensibili) incidano sulla credibilità del singolo magistrato, oppure sul prestigio dell'ordine, e tale negativa incidenza è ravvisabile anche quando gli organi di informazione, riportando l'episodio oggetto dell'incolpazione, abbiano omesso di specificare il nome del magistrato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)