Sez. 5, Sentenza n. 14440 del 08/07/2005 (Rv. 582408 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Speciale procedura di condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente - Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla speciale procedura prevista dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la definizione dei carichi pregressi, poiché la legge non prescrive a carico dell'Agenzia delle Entrate alcuna attestazione di regolarità della procedura di condono, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel corso di una lite pendente quando venga semplicemente accertata la corrispondenza tra il versamento effettuato dal contribuente e la somma richiesta dal concessionario. (Nella specie, tale accertamento è stato effettuato proprio dalla S.C., trattandosi di lite pendente presso la stessa Corte).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)