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Sez. 5, Sentenza n. 15113 del 30/06/2006 (Rv. 592271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Comprovanti la cessazione della materia del contendere - Sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente alla decisione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie - Giudizio tributario - Comunicazione dell'amministrazione finanziaria di intervenuta soddisfazione della pretesa ex art. 12 della legge n. 289 del 2002.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

La produzione, nel corso di un giudizio di legittimità dove si controverta del diniego del condono fiscale, di un documento con il quale l'amministrazione finanziaria comunica l'avvenuta soddisfazione della propria "intera pretesa creditoria" dà luogo alla cessazione della materia del contendere, per il venir meno sia dell'interesse delle parti alla decisione dell'impugnazione proposta dal contribuente che, di conseguenza, del potere dovere della Corte di emettere una decisione sulle doglianze contenute nel ricorso. Una siffatta situazione determina il sopravvenire della mancanza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, e quindi la sopravvenuta inammissibilità dello stesso, che va pertanto dichiarata. (Fattispecie in tema di sopravvenuta definizione dei carichi di ruolo pregressi ex art. 12 della legge n. 289 del 2002).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)