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Sez. L, Sentenza n. 3171 del 18/03/1995 (Rv. 491257 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Prestazione d'invalidità concessa anteriormente alla legge n. 222 del 1984 - Revoca e riconoscimento con decorrenza da data successiva - Principio della considerazione unitaria della prestazione - Portata - Estensione alla misura del trattamento pensionistico e delle relative circostanze - Esclusione - Ripristino del trattamento di invalidità come pensione d'inabilità nella vigenza della legge n. 222 del 1984 - Verifica delle condizioni ex art. 2, secondo comma, stessa legge, non previste dalla precedente normativa - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491257-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Nel caso in cui una prestazione d'invalidità, concessa (nella forma di pensione di invalidità) in base alla normativa precedente alla legge 12 giugno 1984 n. 222, venga revocata e poi nuovamente riconosciuta (nella specie, come assegno ordinario di invalidità) a decorrere da data successiva a quella della revoca e a quella dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il principio secondo cui una vicenda di tale genere inerente al diritto alla prestazione previdenziale va considerata unitariamente, elaborato in relazione agli elementi difficilmente ripetibili e specificatamente al fine di giustificare la regola che i requisiti reddituali rimangono quelli posti dalla precedente normativa e non è necessario rinnovare la domanda e il procedimento amministrativo, non estende la sua rilevanza rispetto alla misura del trattamento pensionistico e a tutte le circostanze che a tale misura attengono -come in particolare la condizione reddituale dell'avente diritto - le quali non rappresentano antecedenti della nuova pensione ma fatti ad essi contemporanei e devono essere regolate dalla disciplina vigente al momento della erogazione della prestazione (così come per il ripristino del trattamento di inabilità, come pensione di inabilità, nella vigenza della legge n. 222/1984, deve anche essere verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, - cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali; rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione -, non previste dalla precedente normativa).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)