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Sez. L, Sentenza n. 9684 del 28/09/1998 (Rv. 519218 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Assegno di invalidità ex legge n. 222 del 1984 - Riconoscimento in esito al giudizio di contestazione della revoca della pensione di invalidità - Ammissibilità - Requisito contributivo - Verifica - Necessità - Nuova normativa - Applicabilità - Periodo di riferimento - Quinquennio antecedente il perfezionamento del requisito socio sanitario - Fattispecie relativa a decorrenza di lungo periodo di tempo prima della eventuale decorrenza della nuova prestazione.
Stato
decisa il 1998-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519218-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE

Benché l'assegno di invalidità sia riconoscibile, indipendentemente da un'autonoma domanda amministrativa, anche nel corso del giudizio vertente sul ripristino della precedente pensione di invalidità, il requisito contributivo concernente tale prestazione (o la pensione di inabilità), riconosciuta con decorrenza successiva alla revoca della pensione di inabilità, va riferito alla nuova, più rigorosa disciplina, e va verificato con riguardo al quinquennio anteriore alla correlata domanda amministrativa, o all'epoca di ricorrenza del requisito socio - sanitario in caso di rilevanza della nuova fattispecie costitutiva per effetto del procedimento amministrativo o giudiziario di contestazione della revoca della pensione di invalidità (in conseguenza anche di Corte cost. n. 355 del 1989). Infatti, le nuove disposizioni in tema di requisito contributivo (tre anni nell'ultimo quinquennio) riguardano le domande successive alla data d'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e alla medesima ipotesi è riconducibile la "nuova" prestazione richiesta conclusivamente in sede giudiziaria (nell'ambito del "nuovo" sistema emerso, pur nel segno della continuità, in seguito alla riforma). (Nella specie era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario a partire dal dicembre 1993, e la S.C ha fatto particolare riferimento al lungo tempo trascorso prima del perfezionamento della nuova fattispecie costitutiva).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)