Sez. L, Sentenza n. 12285 del 16/11/1991 (Rv. 474655 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere | Domanda di ripristino della pensione proposta nel regime della nuova disciplina "ex lege" n. 222 del 1984 - Accoglimento per aggravamento manifestatosi dopo l'entrata in vigore di questa legge - Previa rinnovazione del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Nuove disposizioni sui requisiti contributivi - Applicabilità - Divieto - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere
Ove l'azione diretta al ripristino della pensione d'invalidità, legittimamente revocata dall'INPS per il miglioramento delle condizioni fisiche dell'invalido, sia proposta nel regime della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un successivo aggravamento manifestatosi dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema normativo, può riconoscere all'assicurato (nella rinnovata sussistenza del requisito dello stato invalidante) il diritto al ripristino della prestazione in precedenza goduta, senza che occorra a tal fine - atteso che la vicenda del diritto alla prestazione previdenziale va considerata come in "unicum", anche quando si susseguono le fasi della sospensione, della rettifica o della revoca - la rinnovazione del procedimento amministrativo e la proposizione di una nuova domanda in sede amministrativa, né trovano applicazione le disposizioni in tema di requisiti contributivi dettate dall'art. 4 della citata legge n. 222 del 1984, le quali - nell'introdurre il diverso e più oneroso requisito contributivo relativo a tre anni nell'ultimo quinquennio, anziché di un anno come in precedenza - riguardano le domande successive alla data di entrata in vigore della medesima; ne segue che, anche in tal caso, l'integrazione del requisito contributivo deve essere verificata esclusivamente con riguardo al quinquennio precedente la originaria domanda di pensione in sede amministrativa, senza che occorra verificarla nuovamente all'epoca di rideterminazione dello stato invalidante, mentre tale rideterminazione - ove risulti nuovamente superata la soglia invalidante contemplata dalla legge n. 222 del 1984 - può portare al riconoscimento di una delle prestazioni (assegno di invalidità o pensione di inabilità) previste dalla legge medesima.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)