diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5054 del 25/05/1999 (Rv. 526623 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione e sostituzione con le aziende ASL - Debiti delle soppresse ASL - Trasferimento alle nuove aziende - Esclusione - Attribuzione alle Regioni - Configurabilità - Successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526623-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

L'art.6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle ASL, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, prevede una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle ASL, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre l'impugnazione spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e non anche alla ASL subentrata alla soppressa Unità Sanitaria Locale (nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso proposto dalla ASL quale ente subentrante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)