diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10452 del 08/05/2006 (Rv. 589024 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Termine per l'emissione - Omessa previsione nella legge n. 689 del 1981 - Termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589024-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981 il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, onde procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, può essere legittimamente esercitato nel termine di prescrizione del credito, siccome il termine fissato per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 attiene esclusivamente alla possibilità, accordata all'interessato, di esperire i mezzi di tutela apprestati per reagire all'inerzia dell'Amministrazione. Tale principio è conseguente all'inquadramento del suddetto procedimento nella categoria dei procedimenti non autoritativi, o, più esattamente, meramente esecutivi, nei quali, cioè, il tratto autoritativo concerne esclusivamente la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale (secondo il regime della c.d. "autotutela esecutiva"), con il conseguente effetto di assoggettamento dell'ingiunto ad esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)