Sez. L, Sentenza n. 18753 del 17/09/2004 (Rv. 577615 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione maturata mediante cumulo di contributi versati all'estero - Requisito dell'anzianità contributiva per l'integrazione al trattamento minimo - Rilevanza ai fini dell'erogazione della pensione di riversibilità ai superstiti - Esclusione - Misura dell'integrazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La disciplina dettata dall'art. 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 va interpretata nel senso che il requisito dell'anzianità contributiva previsto dal primo comma costituisce un presupposto per l'erogazione del trattamento minimo ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali, ma non rileva ai fini della erogazione della pensione di reversibilità ai superstiti; a costoro, in caso di pensione di reversibilità decorrente prima dell'entrata in vigore della legge, spetta il diritto all'integrazione piena se il pensionato è residente in Italia, mentre se è residente all'estero avrà diritto alla cristallizzazione della integrazione dell'importo in pagamento al primo gennaio 1991. (La S.C., nel ricostruire il sistema e le varie ipotesi possibili, ha precisato che, nel caso di cumulo di periodo assicurativo in Italia inferiore all'anno, con titolare della pensione diretta residente all'estero, occorre distinguere sia la situazione dei trattamenti di pensione del dante causa che quella delle pensioni di reversibiità sulla base della data di decorrenza posteriore o anteriore all'entrata in vigore della legge).
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)