Sez. 1, Sentenza n. 33121 del 14/07/2011 Cc. (dep. 05/09/2011) Rv. 250671 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Accertata non esecutività della sentenza di primo grado - Ripristino della misura cautelare - Decorrenza - "Dies a quo" - Data della sentenza di primo grado.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)