Sez. 6, Sentenza n. 34204 del 02/07/2014 Cc. (dep. 01/08/2014) Rv. 260592 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento dalla fase esecutiva a quella di cognizione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. - Disciplina di cui all'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. - Applicabilità - Decorrenza termini di fase della custodia cautelare - "Dies a quo" - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. si applica anche all'ipotesi di ripristino della misura cautelare a seguito della regressione del processo dalla fase esecutiva a quella di cognizione ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. con la conseguenza che i termini di fase della custodia decorrono nuovamente dalla data del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare emesso dal giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)