Sez. 4 - , Sentenza n. 25954 del 12/05/2021 Cc. (dep. 08/07/2021) Rv. 281496 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Accertata non esecutività della sentenza di primo grado - Ripristino della misura cautelare - Decorrenza - "Dies a quo" - Data della sentenza di primo grado.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione solo ai casi di "regressione" verificatisi nell'ambito del procedimento di cognizione, con conseguente inapplicabilità della norma nelle ipotesi, invece, di restituzione nel termine in fase esecutiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)